REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SALERNODOWNLOADLe disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le acque interne pubbliche della Provincia di Salerno. Per quanto riguarda i fiumi, i canali e qualunque altro sfocio di acque interne pubbliche in mare, esse si applicano fino alla congiungente i punti più esterni della loro foce (art.3 c.1 T.U. 1604/1931, art.49 c.4 R.D. 1647/1922 e art.1 c.2 DPR 2/10/1968 n° 1639).
Per Pesca o Azione di pesca o Esercizio della pesca si deve intendere:
a) ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne pubbliche, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata, come, ad esempio, il porre in acqua una lenza da pesca, o frugare sotto le sponde con le mani o con un qualsiasi attrezzo idoneo alla cattura di pesci;
b) ogni azione o comportamento che indirettamente è riconducibile o finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna delle acque interne pubbliche; come il vagare nei pressi del corpo idrico recando con sé pesci e/o canne e/o esche e/o attrezzature da pesca e/o qualunque mezzo destinato alla pesca, anche se questi sono portati in contenitori o foderi che ne agevolano il trasporto;
c) Ogni azione o comportamento di collaborazione, complicità, aiuto, partecipazione, con chi pone in essere azioni o comportamenti di cui al precedente punto a).
Agli effetti della pesca, le acque interne della Provincia di Salerno sono classificate in: “Principali” e “Secondarie”.
ACQUE PRINCIPALI
• Fiume Sele: da ponte Barizzo alla foce;
• Fiume Alento: dal ponte presso lo scalo ferroviario di Casalvelino alla foce.
ACQUE SECONDARIE
• Tutte le altre acque interne della Provincia.
TEMPI DI PESCA
1) - Nelle acque "secondarie" l’esercizio della pesca è vietato dalle ore 24 alle ore 5.00.
2) - E' vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nel periodo segnato a fianco di ciascuno:
2.1) - Qualsiasi specie di trota, dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio;
2.2) - Tinca e Carpa: dal 15 maggio al 30 giugno;
2.3) – Ogni specie di Gambero di fiume: dal 1° novembre al 30 giugno;
2.4) - Agone, Cheppia, Sardena, Alosa: dal 15 maggio al 15 giugno.
Nei suddetti periodi di divieto, ad eccezione dei primi 3 giorni, gli animali freschi della qualità e della provenienza sopraindicata non possono formare oggetto di commercio e di trasporto né di smercio nei pubblichi esercizi;
E’ sempre vietata la pesca della Trota Macrostigma, specie in estinzione integralmente protetta.
MISURE MINIME E LIMITE DI CATTURA
3) - La lunghezza minima che gli animali acquatici devono raggiungere perché la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati, ai sensi dell’art. 3 del T. U. delle leggi sulla Pesca n° 1604/1931, è la seguente:
3.1) - Trota di lago: cm. 30;
3.2) - Trota di fiume: cm. 22;
3.3) - Tinca: cm. 20;
3.4) - Carpa: cm. 30;
3.5) - Anguilla: cm. 25;
3.6) - Gambero: cm. 7;
3.7) - Cefalo: cm. 20;
3.

- Spigola: cm. 25;
3.9) - Agone, Alosa, Cheppia, Sardena: cm. 15.
Per la misura di tutte le altre specie marine valgono le leggi marittime. La lunghezza dei pesci sarà misurata dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale. Quella del Gambero dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda).
4) - Per ogni giornata di pesca il pescatore non può catturare più di 5 (cinque) capi complessivi di salmonidi. Durante le competizioni di Pesca sportiva tale limite non ha effetto.
5) - I pesci che sono soggetti a divieto, se inavvertitamente pescati, debbono essere immediatamente rimessi nelle acque dove sono stati catturati.
6) - Per ogni pescatore non professionale il limite del pescato giornaliero non potrà essere superiore a chilogrammi cinque. Tale limite non si applica a singola preda di peso superiore.
DIVIETI
7) - E’ vietata la pesca con la dinamite o altro materiale esplodente, con sostanze nocive, con corrente elettrica o generatori della stessa, con armi da fuoco.

- E’ vietato prendere, vendere o comprare uova di pesci soggetti a divieto.
9) - E’ vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili che occupino più della metà del corso o bacino d’acqua.
10) - E’ vietato l’uso, la pasturazione e la detenzione delle seguenti esche: uova di salmone e/o di altri pesci, sangue e suoi derivati.
11) - E’ vietata la pesca subacquea, con le mani, con la fiocina o arpione, con l’uso di fonti luminose.
12) - Nelle acque prevalentemente popolate da salmonidi, di seguito elencate, è vietato l’uso, la pasturazione e la detenzione della larva di mosca carnaria denominata anche “bigattino”. E’ altresì vietato l’uso della tecnica denominata “temolera” o “camolera” e di qualsiasi altra tecnica similare effettuata a radere il fondo. Sempre in tali acque, vige il divieto assoluto di pesca a tutte le specie ittiche durante il periodo di chiusura della pesca alla trota.
a) - Fiume Alento: dalla sorgente al Ponte sulla strada Provinciale per Perito;
b) - Fiume Bussento: dalle sorgenti fino allo scalo ferroviario di Torre Orsaia;
c) - Fiume Calore Salernitano: dalla sorgente alla confluenza con il torrente Fasanella, compreso quest’ultimo;
d) - Fiume Faraone e Mingardo: dalle sorgenti in comune di Rofrano fino allo Scalo ferroviario di Centola;
e) - Fiume Canneto: dalla sorgente all'inizio dell'abitato di Amalfi;
f) - Fiume Calore L. no e Tanagro: dai confini della Regione (in comune di Casalbuono) al ponte nuovo di S. Giovanni sulla S.P. Sala Consilina - Teggiano ; dal ponte della S.P. n. 36/A nei pressi della stazione ferroviaria di Sicignano d/Alburni, fino alla confluenza con il fiume Sele, in comune di Contursi Terme;
g)- Fiume Lambro o Rubicante: dalla sorgente fino allo scalo ferroviario di San Mauro La Bruca;
h)- Fiume Picentino: dalla sorgente fino all’abitato di Pontecagnano;
i)- Fiume Sele : dai confini a Nord della Provincia (Ponte Temete) alla diga di Persano;
l)- Fiume Palistro: dalla sorgente al ponte sulla S. P. n° 447 (comune di Ceraso) ;
m)- Fiume Sarno: dalla sorgente all’inizio dell’abitato di S/Marzano S/Sarno;
n)- Fiume Tusciano: dalla sorgente fino alla diga d’irrigazione del consorzio dx Sele in comune di Battipaglia;
o)- Fiume Sant’Antuono: dalle sorgenti fino allo sfocio nel fiume Tanagro.
Il divieto è esteso a tutti gli affluenti di dx e sx compresi nei tratti di fiumi sopra descritti.
13)- E' vietato l'esercizio della pesca nei corsi o bacini d’acqua delimitati con tabelle indicanti: "Divieto di Pesca", "Gara di Pesca" , "Zone di Protezione", "Zona di Ripopolamento" e "Zona Frega".
14) - E' vietato l’uso della rete circolare (sparviero o giacchio).
15) - E' vietato l'uso della rete denominata "Voltolina" (per gamberelli) dalle ore 12 del 1° giugno alle ore 12 del 28 febbraio;
16) - Fermo restando quant’altro stabilito dall’art.8 del R. D. 22/11/1914, n° 1486, non è consentito l’esercizio della pesca ad una distanza inferiore a 40 metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate, dalle arcate dei ponti e da tutte le Centrali idroelettriche ed annesse opere idrauliche (1). Per la facoltà concessa dalla legge citata alle Province, tale distanza, unicamente per la pesca con la canna, è ridotta a metri 1 (uno) dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili, dagli sbocchi dei canali, dalle cascate e dalle arcate dei ponti. Le suddette distanze sono riferite sia alla posizione del pescatore, sia all’azione di pesca.
17) - E’ vietato l’esercizio della pesca nel fiume Sele, con qualsiasi attrezzo, nei due tratti compresi tra 40 metri a monte e 40 metri a valle delle isole denominate “S. Cecilia” e “S. Vito”. I suddetti tratti sono destinati a campi per lo svolgimento di gare di pesca.
18) - Sul fiume Sele, dal 15 maggio al 15 settembre di ciascun anno, è vietato l’esercizio della pesca nel tratto compreso tra la diga di Persano e il ponte sulla S.S.19 (Ponte Storto). Inoltre, sul fiume Sele, è sempre vietato l’esercizio della pesca nel tratto compreso tra il casello ferroviario di Tuori-Serradarce e la diga di Persano.
19) - Al fine di tutelare la montata del pesce novello verso le acque interne, nei fiumi e nei canali sino ad 1 (uno) chilometro a monte del loro sfocio in mare è vietato qualsiasi genere di pesca nel periodo dal 1° Febbraio al 30 Maggio di ciascun anno. E’ fatta eccezione per la pesca con la canna e la bilancia fissa sulle rive (D. M. 19 ottobre 1939).
Nota (1) : PRINCIPALI CENTRALI IDROELETTRICHE DI CUI AL PUNTO 16
a) - Fiume Bussento: Lago Sabetta e Centrale di Casaletto Spartano.
b) - Fiume Tanagro: Diga Maltempo.
c) - Fiume Tusciano: Centralina di Acerno e Centrale di Olevano S/Tusciano.
d) - Fiume Picentino: Centraline in comune di Giffoni Valle Piana.
e) - Fiume Tanagro: Sbarramento della grotta dell’Angelo in comune di Pertosa.
f) - Fiume Tenza: Centrale in comune di Campagna.
CLASSIFICAZIONE DELLE LICENZE DI PESCA
TIPO “A” PER PESCATORI DI MESTIERE
TIPO “A” SPECIALE
TIPO “A”
TIPO “B”
TIPO “C”
TIPO “D” PER GLI STRANIERI
ATTREZZI E MODALITA’ DI PESCA CONSENTITI PER TIPOLOGIA DI LICENZA
LICENZA DI TIPO “A” RISERVATA AI PESCATORI DI MESTIERE :
20)- Tremaglio ( Tremacello o rete tramacchiata):
-Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm 18 e la lunghezza massima non deve superare i 30 m lineari. Devono essere collocate a non meno di 500 m l’una dall’altra.
21)- Coppolo (Coppo, Bullo, Montella):
- il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri 12;
22)- Coppolo per gamberelli:
- deve essere ad imboccatura quadrangolare, il lato non deve essere superiore a m.1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 6. L’uso di detto attrezzo è consentito senza l’uso del “bastone scacciatoio”.
23)- Bertovello:
- il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 8, inoltre la rete terminale deve essere senza ali, il diametro della circonferenza non dovrà superare gli 80 centimetri; è ammesso l’uso di un massimo di numero 10 attrezzi per ogni titolare di licenza.
24)- Voltolina (per gamberelli):
- il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 6 ed è ammesso l’uso di un massimo di 25 attrezzi per ogni titolare di licenza.
25)- Nassa:
- la sua struttura deve permettere l’uscita del novellame della specie alla cui cattura l’attrezzo è destinato, deve avere un diametro massimo di 40 cm ed è ammesso di collocare un massimo di numero 10 di attrezzi per ogni titolare di licenza.
26)- Qualsiasi attrezzo di pesca di superficie in uso nelle acque principali, deve essere munito di segnalazioni galleggianti, di colore giallo, all’inizio e alla fine di esso.
27)- I predetti attrezzi sono consentiti solo nelle acque principali.
28)- E’ consentito l’uso di tutti gli attrezzi e delle modalità di pesca previste per le licenze descritte di seguito.
LICENZA DI TIPO “A” SPECIALE :
29)- Bilancia a Forca:
- il lato della rete non deve essere superiore a metri 6 e il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 12, la distanza tra un attrezzo e l’altro non deve essere inferiore a 25 metri, sia sulla stessa riva che tra le due rive.
- L’Amministrazione Provinciale autorizza l’esercizio della pesca di un solo attrezzo per ogni titolare di licenza, previa acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni di altri Enti competenti.
- L’uso dell’attrezzo è consentito solo nelle acque principali del fiume Alento, unicamente ai residenti nei comuni di Ascea, Casalvelino e Castelnuovo.
30)- E’ consentito l’uso di tutti gli attrezzi e delle modalità di pesca previste per le licenze descritte di seguito.
31)- E’ vietato l’uso degli attrezzi descritti per la precedente licenza.
LICENZA DI TIPO “A”
32)- Bilancia:
- il lato della rete non deve essere superiore a metri 3 e il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 12.
- E’ ammesso l’uso di un solo attrezzo per ogni titolare di licenza da usarsi solo dalla riva, a piede asciutto e a una distanza non inferiore a metri 25 da pescatore a pescatore, sia sulla stessa riva che tra le due rive.
- Il predetto attrezzo è consentito solo nelle acque principali.
33)- E’ consentito l’uso di tutti gli attrezzi e delle modalità di pesca previste per le licenze descritte di seguito.
34)- E’ vietato l’uso degli attrezzi descritti per le precedenti licenze.
LICENZA DI TIPO “B”
35)- Canna con o senza mulinello:
- Limitatamente ad un massimo di due canne per ogni titolare di licenza.
- Per ogni canna sono consentiti fino ad un massimo di tre ami, oppure una ancoretta, oppure una esca artificiale (minnows, cucchiaini sia rotanti che ondulanti, artificiali al silicone, e similari) armata anche con più ami e/o ancorette, oppure fino ad un massimo di cinque mosche artificiali.
- Sempre per ogni canna, è però consentito l’uso di un massimo di otto ami nell’esercizio della pesca al cefalo con la tecnica denominata “del mazzetto di ami”, purché effettuata utilizzando come esca esclusivamente la pasta di pane e solamente nelle seguenti acque:
Fiume Sele: nelle sole acque principali;
Fiume Alento: nelle sole acque principali;
Fiume Bussento: dalla foce fino al ponte della statale per Policastro-Sapri, situato circa un Km. a monte della foce stessa.
36)- E’ consentito l’uso di tutti gli attrezzi e delle modalità di pesca previste per le licenze descritte di seguito.
37)- E’ vietato l’uso degli attrezzi descritti per le precedenti licenze
LICENZA DI TIPO “C”
38) - Bilancina:
- il lato della rete non deve essere superiore a metri 1,50 e il lato della maglia non deve essere inferiore a millimetri 12.
- E’ ammesso l’uso di un solo attrezzo per ogni titolare di licenza da usarsi solo dalla riva, a piede asciutto e a una distanza non inferiore a metri 15 da pescatore a pescatore sia sulla stessa riva che tra le due rive.
39)- Mazzetto (Corona di vermi priva di ami e/o ancorette detta anche : Stanzola, Fiocco, Piombino, Mazzola, Corona di Contarivi per anguille).
E’ ammesso un solo attrezzo per ogni titolare di licenza.
40) - Canna senza mulinello:
- limitatamente ad un massimo di una canna per ogni titolare di licenza. Per ogni canna sono consentiti un massimo di tre ami, oppure un’ancoretta, oppure un’esca artificiale.
41) - Bilanciola per gamberi (Cestello):
- di forma circolare o quadrata, di dimensione massima (diametro se circolare, lato se quadrata) non superiore a 50 centimetri, con rete di maglia non inferiore a 12 millimetri.
- Il cestello deve essere manovrato esclusivamente mediante canna o asta, con relativa lenza.
- E’ vietato l’uso del cestello a radere il letto o le sponde del corso d’acqua.
- E’ consentito l’uso di un solo cestello per ogni titolare di licenza.
42)- Guadino:
- è consentito soltanto come accessorio a tutti gli attrezzi di pesca e soltanto come ausilio per salpare il pesce.
43)- E’ vietato l’uso degli attrezzi descritti per le precedenti licenze.
LICENZA DI TIPO “D”
- Riservata ai non residenti in ITALIA.
- Sono previsti gli attrezzi e le modalità di pesca ammessi per la licenza di tipo “B”.
44)- Tutti gli attrezzi e/o tutte le modalità di pesca non espressamente indicati ai punti precedenti sono vietati.
ACQUE AFFIDATE IN CONCESSIONE DI PISCICOLTURA
45)- In tali acque valgono comunque tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di pesca, incluse quelle riportate nel presente Regolamento.
Eventuali Regolamenti particolari, proposti dal Concessionario e validi solo nelle acque concesse, sono subordinati all’approvazione della Provincia. Tali Regolamenti particolari, che dovranno recepire esigenze idoneamente motivate o comprovate di maggiore conservazione e tutela del patrimonio ittico, applicabili in tali acque o tratti di esse, potranno andare solo in senso restrittivo rispetto alle norme vigenti, incluso il presente Regolamento.
Il pescatore che esercita l’attività di pesca in tale acque, ancorché in possesso della necessaria autorizzazione all’esercizio della pesca rilasciata dal Concessionario, è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, del presente Regolamento e dell’eventuale Regolamento particolare.
La stessa autorizzazione all’esercizio della pesca rilasciata dal Concessionario è dunque subordinata anche al rispetto di tali Regolamenti particolari da parte del pescatore che esercita la pesca in tali acque.
L’eventuale violazione di norme previste nei soli Regolamenti particolari sarà sanzionata ai sensi dell’art. 33 T.U. 1604/1931.
SANZIONI E SORVEGLIANZA
46)- Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non specificatamente previste dal T.U. 1604/1931 e R.D. 1486/1914 e successive modifiche e integrazioni, si applica la sanzione amministrativa di euro 25,00 fino a euro 500,00, giusta art.16 legge 16 gennaio 2003 n° 3.
LA SORVEGLIANZA SULL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI PESCA E SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI ESSA E L’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI, SONO AFFIDATI, AI SENSI DELL’ART.30 E 31 DEL T.U. 08-10-1931, N° 1604, ALLA POLIZIA PROVINCIALE E REGIONALE, AL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI CARABINIERI, ALLA GUARDIA DI FINANZA, ALLA POLIZIA DELLO STATO, AI VIGILI URBANI E CAMPESTRI E AD OGNI ALTRO AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
47)- per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni e norme tuttora in vigore in materia di pesca nelle acque interne.
REGOLAMENTAZIONE DELLE GARE DI PESCA
1)- E’ vietato effettuare gare di pesca nelle acque pubbliche o private comunicanti con esse, che non siano state concesse a scopo di piscicoltura, senza la preventiva autorizzazione in bollo dell’Amministrazione Provinciale che esercita le funzioni di controllo;
- Per ottenere il rilascio di tale autorizzazione si dovrà procedere al versamento di un contributo di euro 16,00 (sedici/00) + euro 2,60 (due/60) per spese postali, pari a complessivi euro 18,60 (diciotto/60), in ottemperanza a quanto disposto con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n°362 del 5-12-1995.
2)- Le Associazioni sportive che intendono organizzare gare di pesca, se non affiliate a Federazioni sportive nazionali, devono presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno:
a) l’atto costitutivo e lo statuto;
b) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che al sodalizio aderiscono almeno 15 pescatori sportivi in possesso di valida licenza di pesca.
3)- Le richieste in bollo, anche cumulative, per lo svolgimento delle gare devono essere inoltrate dal rappresentante delle Associazioni sportive non affiliate alle F.S.N. di cui sopra o dal responsabile provinciale, per quelle affiliate, entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno. In esse devono essere specificate:
a) nome del responsabile e l’indirizzo dell’Associazione richiedente con recapito telefonico e/o fax;
b) tratto di fiume e territorio interessato alla gara.
c) tipo di gara, esche ed attrezzi da usare.
d) in caso di immissione di fauna ittica, indicare la data e l’ora della semina.
e) data di effettuazione della gara indicando l’orario d’inizio e quello di termine.
4)- Il campo di gara dovrà essere delimitato da apposite tabelle recanti la dicitura “CAMPO DI GARA” - “DIVIETO DI PESCA” apposte dall’Associazione titolare dell’autorizzazione, in modo visibile e in numero sufficiente.
5)- Il divieto di pesca nel campo di gara deve essere apposto 24 ore prima dell’inizio e rimosso appena conclusa la manifestazione sportiva (ai sensi dell’art.15 II comma del R.D. 1486/14). Esso è esteso a tutti i non iscritti alla competizione.
6)- L’Associazione è tenuta a trasmettere alla Provincia di Salerno l’attestazione dell’avvenuta effettuazione della gara e, in caso di immissione di fauna ittica, il certificato sanitario, ai sensi della vigente normativa, relativo alla provenienza e all’immunità dalla fauna ittica immessa, entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 5 giorni.
7)- Al termine di ciascuna gara, gli organizzatori dovranno rimuovere tutte le tabelle, i cartelli temporanei e quant’altro possa essere servito per lo svolgimento della stessa, rimuovere eventuali rifiuti e oggetti abbandonati e ripristinare lo stato dei luoghi.

- Durante le gare di pesca sportiva che non interessano i salmonidi, il pescato deve essere conservato in vivo e, dopo la pesatura, deve essere rimesso in acqua. I partecipanti ad essa, pertanto, sono esonerati dal rispetto della normativa che limita le catture nella specie e nella dimensione.
9)- La Provincia di Salerno, pur concedendo l’autorizzazione all’effettuazione della gara, è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni causati a persone, a cose e animali durante e in conseguenza della gara stessa.
10)- L’inosservanza delle disposizioni della regolamentazione delle gare di pesca comporterà la revoca dell’autorizzazione concessa, l’esclusione dal rilascio di eventuali e ulteriori autorizzazioni per un congruo periodo di tempo che non potrà essere inferiore a 3 mesi, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art.46 del Regolamento.
11)- Per quanto non specificatamente previsto dalla regolamentazione delle gare di pesca, valgono le disposizioni e le norme tuttora in vigore in materia di pesca nelle acque interne.
LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI E SULLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DELLE GARE DI PESCA E’ AFFIDATO ALLA POLIZIA PROVINCIALE. I GUARDIAPESCA DELLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI POSSONO SORVEGLIARE SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE STESSE.
REGOLAMENTAZIONE DEL PRELIEVO DEL PESCE NOVELLO DI ORIGINE MARINA
1. Agli effetti del D. M. 19/10/1939 è considerata pesca del pesce novello quella esercitata con attrezzi atti a catturare prevalentemente pesce di misura inferiore a 7 cm. Tale misura è estesa a 12 cm quando trattasi di pesca del Gobbius Ophiocephalus (Go), della Platessa Passer (Passera), della Chrysophrys Aurata (orata), dei Mugil in genere (Muggini).
2. L’autorizzazione al prelievo del pesce novello allo stato vivo di origine marina ai sensi dell’art.5 del R.D. 08/10/31 n.1604, è concessa per soli scopi di allevamento e ripopolamento a ditte in questo specializzate, e mai per altri fini, specie quelli alimentari e commerciali. E’ espressamente vietata la vendita o la cessione a qualsiasi titolo del pesce novello da parte della ditta autorizzata al prelievo. La ditta autorizzata al prelievo, all’atto della presentazione della domanda, dovrà fornire impegno scritto in merito.
3. Nella domanda di autorizzazione la ditta dovrà anche indicare gli attrezzi che intende utilizzare per il prelievo del pesce novello e le specie che saranno oggetto del prelievo.
4. Nell’autorizzazione, l’Ufficio competente dovrà specificare chiaramente gli attrezzi utilizzabili allo scopo, fermo restando il divieto dell’uso di attrezzi che possano arrecare danno all’ecosistema acquatico, ad esempio reti di sbarramento o utilizzabili a radere il fondo come le sciabiche, di qualunque dimensione esse siano. E’ consentito l’uso dell’attrezzo denominato “guadino”, manovrabile a mano da singola persona e mai in maniera meccanica. Sono consentiti eventuali ulteriori attrezzi atti al mantenimento del pesce in vivo, indicati chiaramente sia nella domanda e sia nell’autorizzazione stessa.
5. La ditta autorizzata, ogni qualvolta vorrà effettuare un prelievo, ha l’obbligo di comunicare per iscritto all’Ufficio Pesca della Provincia di Salerno, con almeno cinque giorni di anticipo, il giorno, il luogo e il personale da utilizzare a tale scopo, per i controlli e le verifiche ritenute opportune.
6. In corrispettivo la ditta dovrà fornire:
• Un quantitativo di anguille (ceche), corrispondente allo stesso materiale prelevato, in misura non inferiore al 10% del quantitativo effettivamente prelevato, che la ditta stessa dovrà immettere a proprie spese, nei modi e termini indicati dal concedente, nelle acque interne della provincia di Salerno, nelle zone che saranno ritenute più opportune, preferendo i tratti a monte di dighe o sbarramenti esistenti, ove la montata del pesce non è possibile.
• Un quantitativo di trote adulte e trotelle fario, in misura non inferiore al 10% del valore di mercato delle altre specie di pesce novello pescato, che la ditta stessa dovrà immettere a proprie spese, nei modi e termini indicati dal concedente, anche tramite altri allevatori a tal fine abilitati.
La ditta autorizzata, dovrà, inoltre, versare un tributo economico a favore della Provincia di Salerno, all’atto del rilascio/rinnovo dell’autorizzazione.
I termini e le modalità per l’effettiva determinazione delle percentuali, dei quantitativi e delle zone ove immettere il pesce dato in corrispettivo, così come il tributo economico, saranno definiti a cura dell’Ufficio competente della Provincia di Salerno.
7. La pesca del pesce novello allo stato vivo di origine marina è consentita all’interno delle foci di tutti i fiumi, canali e sbocchi di acqua dolce, per una distanza non superiore a km.1* a monte delle stesse, ad esclusione del fiume Sele, ove tale attività è ovunque vietata. L’Ufficio competente può anche ridurre tale distanza o vietare del tutto la pesca in alcuni o tutti i corsi d’acqua, qualora, per avvenute o particolari esigenze pubbliche, non fosse possibile l’attività di pesca.
8. I tempi di pesca corrispondono a quelli stabiliti dalla vigente normativa in materia (D.M.19/10/39 - periodo di divieto 1° febbraio 30 maggio) e in ogni caso è esclusa l’attività di pesca del pesce novello allo stato vivo di origine marina di domenica e nei giorni festivi, per consentire l’attività di pesca sportiva.
9. A scadenza annuale, la ditta autorizzata ha l’obbligo di presentare una relazione scritta, nella quale dovrà indicare: il numero complessivo delle giornate nelle quali ha esercitato la pesca, i quantitativi prelevati per ogni giornata e per ogni specie, l’uso che si è fatto del materiale prelevato, e quant’altro richiesto in sede di autorizzazione dall’Amministrazione concedente, per un monitoraggio dell’attività.
10. L’autorizzazione ha validità annuale. La Provincia di Salerno si riserva la possibilità di modificare, all’atto del rinnovo, i termini dell’autorizzazione, specie per quanto riguarda i periodi, le zone e gli attrezzi, provvedendo anche a limitare il numero delle giornate e il quantitativi da prelevare, in funzione dei risultati del monitoraggio di cui al punto 9).
11. Al fine di non impoverire in maniera eccessiva la popolazione ittica delle acque ove saranno autorizzati i prelievi del pesce novello, è ammesso per ogni anno il rilascio di massimo n. tre** autorizzazioni per la pesca del pesce novello di origine marina. Qualora le richieste superino il numero massimo consentito, si procederà a formare una graduatoria tenendo conto dell’ordine cronologico delle richieste pervenute, rilevabile per ciascuna domanda, dalla data e numero acquisiti al protocollo dell’Ufficio competente.
12. L’autorizzazione ha natura contrattuale e a tal fine saranno stabilite severe penali in caso di inosservanza delle norme prescritte. In ogni caso, l’inosservanza delle norme prescritte comporta la sospensione e, nei casi di recidiva, anche la revoca dell’autorizzazione stessa.
(*Riferimento: D.M. 19/10/39)
(**Sulla base delle richieste pervenute negli anni precedenti)
Si raccomanda ai pescatori e a tutti coloro che frequentano le acque interne, di rispettare la natura e in particolare di non lasciare sul posto alcun tipo di rifiuto, con particolare riferimento a sacchetti di plastica, contenitori per esche di qualunque genere, lenze e bottiglie. Lasciamo la natura così come l’abbiamo trovata, per noi stessi e per gli altri.
Sul presente elaborato è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Provinciale Consultiva per la pesca nelle acque dolci (Organo tecnico in materia) nelle sedute dell’1/07/2002, del 6/11/2002 e del 23/12/02.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PESCA
1)- Istanza in carta da bollo di euro 14,62, indirizzata al Presidente della Provincia di Salerno ;
2)- Tre fotografie formato tessera di cui una autenticata ;
3)- Una marca da bollo di euro 14,62 ;
4)- Ricevuta del versamento di euro 3,00 sul c/c postale n°15972847, intestato a “Provincia di Salerno - Infrazioni Amministrative Pesca”, per costo libretto e spese varie;
5)- Ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di euro 43,64 per le categorie “A di mestiere”, “A” e “A speciale”, di euro 22,72 per la categoria “B”, di euro 13,68 per la categoria “C” e di euro 8,52 per la categoria “D”, sul c/c postale n° 21965181 intestato “Ufficio Tesoreria Regione Campania - Napoli” ;
6)- Per i minori di anni 18 bisogna produrre atto di assenso.